DECRETO 19 novembre 1991
30.12.1991 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale n. 304
MINISTERO DEI TRASPORTI
DECRETO 19 novembre 1991 - Modificazioni ed integrazioni all’allegato annesso alla legge 25 marzo 1985, n. 106, sulla disciplina del volo da diporto o sportivo, e concernente le caratteristiche degli apparecchi per il volo da diporto sportivo.
IL MINISTRO DEI TRASPORTI
- Visto il codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;
- Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141, concernente l’istituzione dell’Ispettorato generale dell’aviazione civile;
- Vista la legge 31 ottobre 1967, n. 1085, con la quale l’Ispettorato generale dell’aviazione civile ha assunto la denominazione di Direzione generale dell’aviazione civile,
- Visto l’art. 1, terzo comma, della legge 25 marzo 1985, n. 106, concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo;
Considerata la necessità di operare l’adeguamento alle normative internazionali, anche in considerazione delle proposte attualmente allo studio della Federazione aeronautica internazionale che prevedono un sensibile aumento dei pesi per i velivoli ammessi a gareggiare nella categoria "Ultraleggeri";
Visto il decreto ministeriale 27 settembre 1985 relativo alle modificazioni dell’allegato alla legge 25 marzo 1985, n. 106, concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo;
Considerata la necessità di modificare ed integrare il citato decreto ministeriale 27 settembre 1985 in considerazione della evoluzione della tecnica e delle esigenze della sicurezza della navigazione e del volo da diporto o sportivo,
Decreta:
Il testo dell’allegato annesso alla legge 25 marzo 1985, n. 106, quale risulta dal decreto del Ministro dei trasporti 27 settembre 1985 relativo alle "Modificazioni dell’allegato alla legge 25 marzo 1985, n. 106, concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo", è sostituito dal seguente:
"CARATTERISTICHE DEGLI APPARECCHI PER IL VOLO DA DIPORTO O SPORTIVO
Struttura monoposto, priva di motore, di peso proprio non superiore a Kg. 80.
Struttura biposto, priva di motore, di peso proprio non superiore a Kg. 100.
Nei pesi sopra indicati non sono comprese eventuali cinture e bretelle di sicurezza, paracadute, strumentazione di bordo.
Struttura monoposto, provvista di motore, avente le seguenti caratteristiche:
a) peso massimo al decollo non superiore a Kg. 300;
b) peso massimo al decollo non superiore a Kg. 330 per mezzi anfibi ed idrovolanti;
c) velocità di stallo, senza potenza, non superiore a 65 km/h.
Struttura biposto, provvista di motore, avente le seguenti caratteristiche:
a) peso massimo al decollo non superiore a Kg. 450;
b) peso massimo al decollo non superiore a Kg. 500 per mezzi anfibi ed idrovolanti;
c) velocità di stallo, senza potenza, non superiore a 65 km/h.
L’attività di volo da diporto o sportivo con apparecchi biposto, non ricompresa nell’attività preparatoria, è consentita, con solo pilota a bordo, ed eventuale zavorra (se prevista dal manuale di impiego) per coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404.
E’ altresì consentito l’uso degli apparecchi biposto con passeggero a bordo, qualora il conduttore sia in possesso di uno dei seguenti requisiti:
a) attestato di istruttore di volo da diporto o sportivo;
b) una attività di almeno 3o ore di volo come responsabile ai comandi, da comprovare con dichiarazione autenticata nelle forme di legge, ed il superamento di un apposito esame, consistente in una prova di volo, con un istruttore esaminatore qualificato dell’Aero club d’Italia;
c) brevetto o licenza, in corso di validità, di pilota di aeromobile, aliante o elicottero".
Roma, 19 novembre 1991
Il Ministro: BERNINI